Art. 12.
(Modifica del concordato).

      1. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questi deve darne notizia tempestivamente alla Commissione nazionale, la quale, dopo averne informato

 

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i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all'accordo.